Art. 68.
(Forme di partecipazione).

      1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.
      2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.
      3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
      4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.